Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1906 al 16 dicembre 2009. 520 parole tolte, 20 parole aggiunte in 17 capoversi.
tolto: Gli articoli 15, 16, 18, 28 e 29 del predetto testo unico sono modificati nel modo seguente:
tolto: Art. 15. - I concessionari di comunicazioni telefoniche ad uso pubblico per l'interno di un Comune, o per un gruppo di Comuni allacciati ad un solo ufficio centrale con linee telefoniche non piu' lunghe di 25 chilometri, pagano ogni anno allo Stato un canone corrispondente al 10 per cento delle quote dovute dagli abbonati in base alla tariffa comune, senza tener conto di alcun ribasso speciale non consentito dalla presente legge. Pagano inoltreL. 50 annue per ciascun posto telefonico pubblico.
tolto: Art. 16. - Il concessionario ha l'obbligo di soddisfare a tutte le richieste dei privati che esigano specialmente comunicazione dove gia' esiste una rete telefonica.
tolto: Il concessionario avra' diritto di esigere, da chi richiede la comunicazione, soltanto un compenso per la spesa d'impianto non superiore pero' alla quinta parte dell'abbonamento annuale.
tolto: La tariffa deve essere uguale per ciascuna categoria di utenti; solo si ammettono riduzioni non maggiori del 20 per cento su ciascun apparato per coloro che assumono piu' di un apparato per proprio uso.
tolto: Per il pubblico servizio gli uffici governativi, provinciali, comunali e delle Camere di commercio, hanno diritto alla riduzione della meta' sulla tariffa per gli apparecchi telefonici da essi assunti e destinati a servizi da essi dipendenti. Gli uffici postali e telegrafici hanno diritto alla franchigia completa: pero' le spese d'impianto per questi uffici sono a carico del Governo.
tolto: Sugli abbonamenti concessi a uffici governativi, provinciali, comunali o delle Camere di commercio non e' dovuto al Governo alcuno dei canoni di cui all'art. 15.
tolto: Art. 18. - Allo Stato e' dovuta una compartecipazione non minore del 20 per cento sul prodotto lordo delle linee telefoniche interurbane concesse o da concedersi all'industria privata.
tolto: Art. 28. - Per completare la rete telefonica nazionale di cui all'art. 27, la somma tuttora disponibile sul fondo di L. 6,160,000 sara' ripartita in tre stanziamenti eguali nei capitoli all'uopo iscritti nei bilanci per gli esercizi 1905-906, 1906-907 e 1907-908.
tolto: Art. 29. - Le Provincie, i Comuni, le Camere di commercio, le Societa' ed i privati, che abbiano interesse alla pronta costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana o di nuove reti urbane, potranno anticipare la somma necessaria, versandone l'importo nella tesoreria dello Stato, il quale importo sara' inscritto in un capitolo speciale dello stato di previsione dell'entrata.
tolto: Con decreti del Ministero del tesoro verranno stanziate in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi le somme che risulteranno effettivamente versate in tesoreria con imputazione al predetto capitolo di entrata.
tolto: Le anticipazioni versate come sopra verranno rimborsate senza interessi, in misura corrispondente agli utili netti di ciascuna linea o rete; a tal uopo lo Stato terra' la gestione di ciascuna linea o rete in conto separato, da allegarsi al bilancio.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 1° luglio 1906.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Schanzer.
tolto: Visto, Il guardasigilli: Gallo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1906-07-01;302~art2 · fonte del testo
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