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Con decreto del Ministro per le finanze verranno stabilite la data e le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4; con lo stesso decreto saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione della presente legge e verranno, inoltre, stabilite le norme eventualmente necessarie per il pagamento delle quote spettanti all'Istituto in applicazione del precedente art. 4.
Testo in vigore dal 8 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
