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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni; a mezzo delle !oro Commissioni legislative, hanno ap provato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Per la durata dell'attuale stato di guerra, il Ministero dell'aeronautica, fermi restando i requisiti all'uopo prescritti, ha la facolta' di ammettere ai corsi normali per allievi ufficiali di complemento in tutti i ruoli e categorie, i militari in servizio di leva con il grado raggiunto al momento dell'ammissione stessa.
[9]La presente legge ha effetto dalla data del 1° settembre 1942-XX.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 30 novembre 1942-XXI
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - VIDUSSONI - DI REVEL
[14]Visto, li Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 4 febbraio 1943 al 16 dicembre 2009
