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Il Ministro per le finanze puo' disporre con propri decreti, che per le entrate derivanti dal commercio nello Stato del pollame, dei conigli e della cacciagione, nonche' per l'importazione di essi, l'imposta generale sull'entrata sia corrisposta mediante l'applicazione di aliquote condensate in rapporto al presunto numero degli atti economici imponibili ed al prezzo medio allo ingrosso, al momento e per il fatto obiettivo dell'assoggettamento all'imposta di consumo dei detti animali o delle relative carni fresche o comunque conservate. L'imposta generale sull'entrata verra' riscossa esclusivamente in modo virtuale a cura degli incaricati ed appaltatori delle imposte di consumo, giusta le norme della legge 4 febbraio 1956, n. 33, e con l'applicazione delle sanzioni ivi previste. Agli incaricati ed appaltatori dell'imposta di consumo competera' per la riscossione dell'imposta sull'entrata l'aggio del 2 per cento.

Testo in vigore dal 9 dicembre 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-11-21;1045~art4 · fonte del testo

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