Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 agosto 1937 al 1 luglio 1947. Leggi il testo vigente →
[1]All'art. 99 del detto testo unico sono aggiunti i seguenti capoversi:
[2]«Per i Comuni capoluoghi di provincia, salvo il disposto dell'art. 332, le deliberazioni riguardanti il bilancio preventivo e quelle che importino impegni ultraquinquennali sono sottoposte all'approvazione del Ministro per l'interno, che provvede, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione centrale per la finanza locale.
[3]«Al Ministro per l'interno e', inoltre, trasmesso mensilmente da ciascun prefetto un elenco delle altre deliberazioni dell'amministrazione dal rispettivo capoluogo, che impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri. Entro trenta giorni dalla recezione dell'elenco il Ministro puo' chiedere la trasmissione delle deliberazioni, comprese nell'elenco, che danno luogo ad osservazioni ed avocarne a se l'approvazione, sentite la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale per la finanza locale.
[4]«Fino alla scadenza del suindicato termine e, in caso di richiesta della deliberazione, fino al provvedimento del Ministro per l'interno l'esecuzione dell'atto rimane sospesa».
Testo in vigore dal 24 agosto 1937 al 1 luglio 1947
