Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 settembre 1989 al 22 maggio 1993. Leggi il testo vigente →

[1]Formalita relative ad atti di cui all'articolo 4 non aventi contenuto patrimoniale........... L. 5.000

[2]2 5

[3]Il Ministro per le finanze PANDOLFI

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 ha disposto (con l'art. 5 comma 4) che "sono elevate a lire 50.000 ciscuna le imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali, nonche' quelle di trascrizione previste dalla tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo.

5

Il D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 1989, n. 384 ha disposto (con l'art. 6 comma 4) che le vigenti misure delle imposte previste dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 952 sono raddoppiate.

Testo in vigore dal 30 settembre 1989 al 22 maggio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 settembre 1989

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1983 al 30 settembre 1989.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 1989, n. 384 ha disposto (con l'art. 6 comma 4) che le vigenti misure delle imposte previste dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 952 sono raddoppiate.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-12-23;952~tabella-art5 · fonte del testo

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