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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Gli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 27 gennaio 1938-XVI,n. 48, convertito nella legge 19 maggio 1938-XVI, n. 917, e successive modificazioni vengono modificati come segue:
[9]«Art. 2. - All'Istituto e' preposto un Consiglio di direzione composto dal presidente, che e' il Ministro per la cultura popolare, e dai seguenti membri:
- a)due rappresentanti del Ministero degli affari esteri;
- b)due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
- c)due rappresentanti del Ministero delle corporazioni;
- d)due rappresentanti del Ministero della cultura popolare;
- e)un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
- f)un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
- g)un rappresentante della Reale Accademia d'Italia;
- h)tre rappresentanti le Organizzazioni sindacali, uno per la Confederazione nazionale fascista professionisti ed artisti, uno per i datori di lavoro e uno per i lavoratori, da designarsi questi ultimi dal Ministero delle corporazioni;
- i)un rappresentante dell'Istituto nazionale di cultura fascista;
- l)un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche. «I membri del Consiglio di direzione sono nominati con decreto Reale e durano in carica tre anni. Fanno parte di diritto del Consiglio di direzione anche i presidenti delle Commissioni di cui all'art. 3.
[10]«Alle sedute del Consiglio di direzione dell'Istituto vengono chiamati a partecipare, limitatamente alle materie di propria competenza, il direttore generale degli Affari Europa e Mediterraneo e degli Affari Transoceanici del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana, il direttore generale delle Accademie e Biblioteche del Ministero dell'educazione nazionale.e un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste.
[11]«Il Consiglio designa nel suo seno un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, ed esercita le funzioni che gli saranno delegate dal presidente».
[12]«Art. 3. - In seno all'Istituto saranno costituite speciali Commissioni ciascuna delle quali avra' il compito di curare le relazioni culturali con l'estero per determinati rami, in applicazione delle direttive e dei programmi adottati dal Consiglio di direzione.
[13]«Le Commissioni sono costituite con deliberazione del Consiglio di direzione che ne designa il presidente ed i membri».
[14]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[15]Dalla Zona di operazioni, addi' 21 giugno 1940-XVIII
[16]VITTORIO EMANUELE
[17]Mussolini - Ciano - Di Revel - Bottai - Ricci - Pavolini
[18]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 3 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
