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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;
[6]Articolo unico.
[7]Il quarto comma dell'art. 22 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto dell'8 ottobre 1931, n. 1604, e' cosi' modificato:
[8]«La licenza di pesca ha la durata di un anno a decorrere dal giorno del rilascio».
[9]La nota al n. 20 della tabella A, annessa al R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3279, nella parte concernente la durata della licenza, e' modificata come segue:
[10]«La licenza di cui alle lettere a) e b) ha la durata di un anno a decorrere dalla data del rilascio».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 8 giugno 1933 - Anno XI
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]Mussolini - Jung - Acerbo
[15]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 27 luglio 1933 al 16 dicembre 2009
