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((I trasgressori alle disposizioni dei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. In caso di recidiva la pena dell'ammenda e' da L. 1000 a L. 4000)).
Testo in vigore dal 27 luglio 1941 al 4 marzo 1992
