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[1]((E' fatto obbligo ai direttori degli Istituti e dei Laboratori, nei quali si eseguono esperimenti sugli animali, di tenere apposito registro, nel quale devono essere riportati i dati relativi agli esperimenti eseguiti in conformita' del modulo annesso alla presente legge.
[2]Tali dati con l'ubicazione e il nome dei singoli Istituti e Laboratori, saranno trasmessi dai direttori, alla fine dell'anno accademico, con il libretto delle lezioni, ai rettori delle Universita' i quali avranno cura di farli recapitare ai Ministri per l'interno e per l'educazione nazionale.
[3]I direttori di Istituti o di Laboratori, indipendenti dalle Universita' e dove si eseguono esperimenti sugli animali, dovranno, alla fine di ogni anno, trasmettere i moduli, con i dati richiesti, ai prefetti delle rispettive Provincie, i quali ne cureranno la trasmissione ai suddetti Ministri.
[4]Le disposizioni del primo e del terzo comma si applicano anche ai sanitari responsabili, nel caso previsto dall'art. 1, comma secondo)).
Testo in vigore dal 27 luglio 1941 al 4 marzo 1992
