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Gli animali destinati alla vivisezione od a qualsiasi altro esperimento devono essere mantenuti in buone condizioni di stabulazione, ed i cani devono essere custoditi in locali cosi' collocati da non recar disturbo ai ricoverati negli ospedali case di cura, agli studiosi nei Laboratori scientifici, od al pubblico in genere.
Testo in vigore dal 6 agosto 1931 al 4 marzo 1992
