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[1]L'art. 5 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, modificato con l'art. 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, e' sostituito dal seguente: "Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli cinematografici, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, e' stabilito nella misura seguente: per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a lire 60: 15 per cento; per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire 200: 50 per cento. Per i prezzi intermedi il diritto erariale si calcola secondo la seguente formula:

[2]Y = 0,25 X dove X, che indica il prezzo del biglietto non compreso il diritto erariale, varia da 60 a 200". Salvo il disposto dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, i prezzi che vengono richiesti per assistere agli spettacoli cinematografici, al netto dei diritti erariali, non devono presentare frazione di lira.

Testo in vigore dal 16 aprile 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-04-02;226~art1 · fonte del testo

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