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[1]Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto e' autorizzato a dare, di concerto con quello per le finanze, tutte le disposizioni necessarie per la esecuzione della presente legge, che andra' in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 14 giugno 1928 - Anno VI
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Rocco - Volpi.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 4 luglio 1928 al 22 dicembre 2008
