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Nella prima attuazione della presente legge e' data facolta' al Ministero della giustizia di procedere alla nomina dei sanitari presso gli stabilimenti penali di Castiadas, Santo Stefano, Capraia e Pianosa (secondo medico) e del cappellano presso le carceri giudiziarie e la casa penale di Roma.
Testo in vigore dal 4 luglio 1928 al 22 dicembre 2008
