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[1]Ferma restando l'assegnazione complessiva di ventiquattro posti ai gradi 8°, 9° e 10°, nella tabella B, allegata al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, il numero dei posti assegnati in detta tabella, per i singoli gradi predetti, e' modificato come appresso:
[2]Grado 8° - Ispettore principale...... n. 15 " 9° - Ispettore........... " 7 " 10° - Ispettore aggiunto....... " 2
[3]Alla spesa relativa a tale modificazione sara' provveduto con lo stanziamento gia' iscritto al capitolo n. 60 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1948-40. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1 luglio 1948.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1949 al 16 dicembre 2010
