Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Il quarto comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1451, e' modificato come appresso:
[9]« La Commissione e' composta:
[10]1° del direttore generale per la Cinematografia, presidente;
[11]2° di un funzionario di gruppo A del Ministero della cultura popolare, addetto alla Direzione generale del teatro;
[12]3° di tre tecnici designati uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dal Sindacato nazionale fascista degli ingegneri ed uno dal Sindacato nazionale fascista degli architetti;
[13]4° di un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie:
- a)esercenti sale cinematografiche;
- b)produttori di film; designati entrambi dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;
[14]5° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo.
[15]Un funzionario di gruppo A del Ministero della cultura popolare disimpegnera' le funzioni di segretario.
[16]Nel caso di cui all'art. 2 la Commissione sara' integrata da un rappresentante della categoria impresari di compagnie di avanspettacolo, designato dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo ».
[17]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia; mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[18]Data a Roma, addi' 30 novembre 1939-XVIII
[19]VITTORIO EMANUELE
[20]Mussolini - Pavolini - Grandi - Serena - Ricci
[21]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 1 febbraio 1940 al 16 dicembre 2009
