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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Il direttore generale delle valute presso il Ministero per gli scambi e per le valute e' chiamato a far parte del Comitato preveduto dall'art. 11 del R. decreto-legge 2 giugno 1927-V, n. 1046, convertito, con modificazione, nella legge 14 giugno 1928-VI, n. 1470, sostituito con l'art. 1 della legge 23 gennaio 1941-XIX, numero 165.
[9]Con il decreto di nomina del Comitato e' nominato altresi' il sostituto del predetto direttore generale in seno al Comitato.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.
[11]Data a Roma, addi' 29 marzo 1943-XXI
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - BONOMI - ACERBO - TIENGO
[14]Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Testo in vigore dal 14 maggio 1943 al 16 dicembre 2009
