Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 settembre 1937 al 4 settembre 1941. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Nel primo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930-VIII, n. 578, alle parole: «... purche' trattisi di uomini che abbiano raggiunto il quarantacinquesimo anno di eta' o una eta' superiore...» sono sostituite le seguenti: «purche' trattisi di uomini che abbiano raggiunto il quarantesimo anno di eta' o una eta' superiore...».
[9]Resta ferma la deroga stabilita dal R. decreto-legge 26 giugno 1930-VIII, n. 1090, convertito nella legge 22 dicembre 1930-IX, n. 1809.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a San Rossore, addi' 17 giugno 1937 - Anno XV
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Mussolini - Lessona - Di Revel.
[14]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 17 settembre 1937 al 4 settembre 1941
