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[1]E' soppresso il secondo comma dell'art. 89 del regolamento per la Milizia nazionale della strada approvato col R. decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554.
[2]Ordiniamo che la presente, munita, del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 marzo 1942-XX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - GORLA - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 30 aprile 1942 al 16 dicembre 2009
