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[1]L'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, e' sostituito dal seguente:
[2]«Gli affittacamere sono esclusi dagli obblighi di cui al presente decreto, ma non possono fornire alloggio per un periodo inferiore ad una settimana, ad eccezione che ad artisti drammatici e lirici ed agli altri partecipanti allo spettacolo».
Testo in vigore dal 13 gennaio 1933 al 16 dicembre 2010
