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L'art. 229 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dal seguente: "I progetti di opera per le provviste di acqua potabile alle popolazioni rurali e quelli per la costruzione di case, considerati nelle disposizioni sulla bonifica integrale e a favore dei territori montani, sono sottoposti al parere del medico provinciale qualora l'importo non superi i 50 milioni. I progetti di cui sopra, nonche' quelli di borgate rurali sono sottoposti al parere del Consiglio provinciale di sanita' quando il loro importo sia compreso tra i 50 e i 150 milioni. Per i progetti il cui importo superi i 150 milioni, o che interessino piu' Province, deve essere udito il Consiglio superiore di sanita'".
Testo in vigore dal 27 novembre 1956 al 22 dicembre 2008
