Il secondo comma, dell'art. 64 del testo unico di cui al precedenti articoli e' sostituito dal seguente: "Relativamente agli enti di previdenza per i lavoratori ed alle societa' di mutuo soccorso che provvedono al pagamento a favore degli iscritti, di capitali superiori a lire 250.000, o di rendite annue superiori a lire 180.000, la vigilanza e' devoluta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

Testo vigente dal 25 giugno 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-06-02;511~art3 · fonte del testo

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