Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Nell'art. 6, secondo comma, della predetta legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, dopo le parole «egli conservera' la differenza come assegno ad personam», sono aggiunte le seguenti: «osservato l'art. 2, primo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, convertito nella legge 4 maggio 1926-IV, n. 898».
Testo in vigore dal 25 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
