Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1942 al 16 dicembre 2009. 258 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'art. 2 della legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105, e' sostituito come segue:
tolto: «Il Ministero dei lavori pubblici constatata, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze, l'impossibilita' che un'opera di competenza di comuni, provincie od enti ospedalieri e di urgente necessita' sia eseguita per insufficienza di mezzi finanziari, potra' assicurarne l'esecuzione sostituendosi anche, ove occorra, ai detti enti, anticipando la quota di spesa a carico dei medesimi, salvo ricupero della quota stessa nel periodo massimo di 30 anni, senza interessi, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui sara' collaudata l'intera opera od una parte di essa.
tolto: Il Ministero dei lavori pubblici, accertata, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze, l'impossibilita' che opere di urgente necessita' di competenza, degli enti ausiliari di cui al primo comma, del presente articolo, in corso di esecuzione all'entrata in vigore della presente legge, siano condotte a termine con i finanziamenti all'uopo assegnati, avra' facolta' di anticipare agli enti interessati la quota a loro carico per l'ultimazione delle opere stesse, salvo ricupero nei modi indicati nel comma precedente.
tolto: Le disposizioni del presente articolo possono applicarsi soltanto agli enti che si trovino nell'impossibilita' di garantire l'ammortamento dei mutui occorrenti per l'esecuzione delle opere o di fronteggiare altrimenti la spesa all'uopo prevista. Per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, ai fini dell'applicazione delle disposizioni stesse, sara' titolo di preferenza il possesso di un alto indice di natalita'.
tolto: Le erogazioni occorrenti in attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo saranno effettuate a carico della spesa autorizzata col precedente articolo 1 ».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-03-30;374~art1 · fonte del testo
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