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[1]L'art. 2 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1573, concernente l'obbligatorieta' della frequenza dei corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari, sostituito dal seguente:

[2]«Con l'ammissione ai corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari, i giovani di cui all'articolo precedente assumono l'obbligo di frequentarli e non potranno essere dimessi dai corsi e prosciolti dall'arruolamento se non nei casi previsti dalle vigenti disposizioni sul reclutamento del Regio esercito e in seguito a determinazione del Ministro per la guerra.

[3]«In tempo di guerra e' data facolta' al Ministro per la guerra di disporre la dimissione dai corsi anche fuori dei casi previsti dal comma precedente».

Testo in vigore dal 22 agosto 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-07-11;819~art1 · fonte del testo

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