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L'art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e modificato come segue: Art. 186: "Negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio concernenti i figli naturali, l'ufficiale dello stato civile deve omettere ogni indicazione da cui risulta che la paternita' o la maternita' non e' conosciuta. Se si tratta di figlio naturale riconosciuto o legittimato, e' indicato soltanto il nome del genitore o dei genitori che l'hanno riconosciuto o legittimato. Il figlio naturale non riconosciuto ne' legittimato, il quale e' stato adottato, ed il figlio naturale riconosciuto successivamente alla adozione, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante e come figlio di questo salvo che l'interessato richieda di far constare la sua qualita' di figlio adottivo. Se l'adozione e' stata compiuta da entrambi i coniugi deve farsi menzione dell'uno e dell'altro. Il figlio naturale non riconosciuto, ne' legittimato, il quale e' stato affiliato con l'attribuzione del cognome dell'affiliante, deve essere indicato con questo solo cognome e come figlio di questo, anche se successivamente all'affiliazione ha avuto luogo il riconoscimento o la legittimazione e sempre che l'affiliazione non sia stata dichiarata estinta, a termini dell'art. 407 del libro primo del Codice civile, salvo che l'interessato richieda di far constare la sua qualita' di affiliato. Se l'affiliazione e' stata compiuta da entrambi i coniugi, deve farsi menzione dell'uno e dell'altro. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai certificati di cittadinanza ed a quelli attestanti lo stato di famiglia".

Testo in vigore dal 17 agosto 1950 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1950-07-28;586~artunico · fonte del testo

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