Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 febbraio 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Il primo comma dell'art. 12 della legge 7 marzo 1938, n. 141, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, e' sostituito dal seguente:
[9]«L'Ispettorato e' alle dipendenze di un Comitato di Ministri presieduto dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e composto del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e dei Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura, e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e le valute.
[10]Alle riunioni del Comitato partecipa anche il Ministro per l'Africa Italiana quando debbono essere esaminati argomenti che interessano la competenza del suo Ministero.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 3 dicembre 1942-XXI
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL - PARESCHI - RICCI
[15]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 10 febbraio 1943 al 16 dicembre 2009
