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[1]Al secondo comma dell'art. 12 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, recante provvedimenti per la citta' di Napoli, e' sostituito il seguente:
[2]«In caso di urgenza l'espropriante potra' immettersi nel possesso dei beni da espropriare in seguito alla compilazione dello stato di consistenza di essi da disporsi dal Prefetto di Napoli, il quale determinera', in questo caso, la somma che l'espropriante dovra' depositare in via provvisoria per la indennita' di espropriazione, salva la determinazione della indennita' definitiva da parte della Giunta arbitrale di cui all'art. 17 del presente decreto».
Testo in vigore dal 20 febbraio 1941 al 16 dicembre 2009
