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Con effetto dal 1 gennaio 1955, il primo ed il secondo comma dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1953, n. 935, sono sostituiti dal seguente: "Le opere per le quali siano state o vengano concesse le provvidenze di cui ai provvedimenti indicati nel primo comma dell'articolo 3 della legge 28 giugno 1952, n. 677, devono essere ultimate entro il 31 dicembre 1955".

Testo in vigore dal 19 agosto 1955 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1955-08-04;698~artunico · fonte del testo

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