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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]L'art. 1 del R. decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1185, convertito nella legge 19 febbraio 1931, n. 189, e' sostituito dal seguente: «Sono condonate le somme liquidate o da liquidarsi per assegni e indennita' agli ufficiali, sottufficiali ed operai scomparsi nel naufragio del dirigibile «Italia» corrisposte o da corrispondersi alle rispettive famiglie, per il periodo dal 26 maggio 1928, giorno successivo a quello del naufragio, al 29 settembre 1929, giorno successivo a quello del verbale che stabili' la data del naufragio stesso». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 gennaio 1932 - Anno X
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]Mussolini - Balbo - Mosconi.
[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 3 marzo 1932 al 16 dicembre 2009
