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[1]La disposizione dell'articolo precedente e' applicabile anche agli atti tra vivi ed ai trasferimenti per causa di morte, compiuti o verificatisi anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, sempre quando alla data stessa non fosse gia' decorso il termine di 180 giorni fissato dall'art. 21 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639.
[2]Per gli atti tra vivi e per i trasferimenti per causa di morte, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati gia' notificati ai contribuenti i valori determinati dall'ufficio, resta fermo il termine di 180 giorni gia' previsto dall'art. 21 del citato Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639,
Testo in vigore dal 13 marzo 1942 al 22 dicembre 2008
