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[1]Gli appartenenti ai ruoli del servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che ritengano di aver contratto, a causa di servizio, una infermita' e, senza chiederne la constatazione, lascino trascorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio stesso, comunque disposta, decadono dal diritto al trattamento privilegiato.

[2]La stessa decadenza, e' comminata per chi, avendo riportata una lesione od infermita' riconosciuta durante l'attivita' di servizio come dipendente dal servizio medesimo, senza, pero', dar luogo ad alcun trattamento di quiescenza, non ne faccia, nel termine suaccennato, constatare l'aggravamento, ove si manifesti.

[3]Per l'ufficiale graduato o milite in servizio permanente nei quadri, il suddetto termine di decadenza decorre dall'ultimo giorno di servizio prestato per effetto di chiamata disposta dalle competenti autorita'.

Testo in vigore dal 27 maggio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-05-05;718~art1 · fonte del testo

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