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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Fermo restando il numero dei membri della Commissione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 giugno 1937-XV, n. 1521, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, numero 2347, il Ministro per gli affari esteri ha la facolta' di sostituire con propri decreti, di concerto con quello per le finanze, i membri che per qualunque ragione debbano cessare dall'incarico.
[9]La presente legge ha effetto dal 1° settembre 1940-XVIII.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 16 novembre 1940-XIX
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - CIANO - DI REVEL
[14]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 22 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
