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[1]Al prima comma dell'art. 23 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, e' sostituito il seguente:
[2]«I componenti le Commissioni comunali saranno nominati uno dal Ministero delle finanze per il comune di Roma e dal prefetto della provincia per gli altri Comuni, e gli altri per meta' dal Governatore per il comune di Roma e dal podesta' per gli altri Comuni, e per l'altra meta' dai maggiori contribuenti all'imposta fondiaria, comprese le donne, in numero di:
[3]80 nei Comuni che hanno popolazione superiore a 250,000 abitanti;
[4]60 nei Comuni che hanno popolazione eccedente i 60,000 abitanti; 40 in quelli in cui la popolazione supera i 30,000 abitanti;
[5]30 nei Comuni la cui popolazione supera i 10,000 abitanti;
[6]20 in quelli che superano i 3000 abitanti;
[7]15 negli altri.
[8]«La Commissione elegge nel suo seno il proprio presidente».
Testo in vigore dal 8 agosto 1928 al 16 dicembre 2009
