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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Al 3° comma dell'art. 10 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e' sostituito il seguente:
[7]«A siffatto scopo sono devoluti i fondi pervenuti dal 1° luglio 1908 e quelli che perverranno in seguito allo Stato, sino a tutto l'anno 1915, in conseguenza delle disposizioni contenute negli articoli 87, 88, 89 e 110 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248. La somma che ancora occorra, oltre l'ammontare di tali proventi, fara' carico al bilancio dello Stato; se invece l'ammontare di tali fondi eccedera' l'importo complessivo degli sgravi concessi ai sensi delle disposizioni precedenti del presente articolo, l'eccedenza sara' devoluta ai Comuni considerati nell'art. 88 del citato testo unico di legge.»
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 1° luglio 1909.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]LACAVA.
[12]Visto, il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 9 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
