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[1]Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, e' autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164; con le disposizioni delle leggi 23 dicembre 1900, n. 449; maggio 1902, n. 144; 28 dicembre 1902, n. 544; 11 febbraio 1904, n. 35; 8 luglio 1904, n. 407; 9 luglio 1905, n. 378 e delle altre che l'hanno modificato e con quelle della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 9 giugno 1907.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 9 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
