Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. 570 parole tolte, 20 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Gli articoli 27 e 28 della legge 16 giugno 1907, numero 337 (articoli 98 e 99 del testo unico delle leggi sanitarie, 1° agosto 1907, n. 636), sono abrogati ed in loro vece sono sostituiti i seguenti:
tolto: Art. 27. «In ogni Comune dei territori coltivati a riso, ogni anno e fino alla istituzione dei probiviri agricoli, alle date, nei modi e nei termini fissati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge e' eletta una Commissione di conciliazione.
tolto: «In caso di provata opportunita' la circoscrizione della Commissione puo', nei modi e termini fissati dal regolamento, per decreto del Ministero di agricoltura, su istanza dei Comuni interessati, estendersi sino a tutti i Comuni compresi in un mandamento.
tolto: «Alla Commissione di conciliazione e' deferito l'esame d'ogni controversia di carattere individuale o generale fra i conduttori ed i locatori di opera nel territorio di sua competenza, purche' relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione dei patti contrattuali o delle consuetudini in vigore.
tolto: «Alla commissione stessa e' deferito pure l'esame di ogni controversia di carattere individuale o generale fra i locatori d'opera locali e i locatori d'opera immigrati, attinente alla esecuzione dei rispettivi contratti di lavoro».
tolto: Art. 28. «La Commissione di conciliazione e' composta di nove membri, quattro dei quali (due effettivi e due supplenti) delegati dai conduttori d'opera del Comune, o dei Comuni compresi nella sua circoscrizione, altri quattro (due effettivi e due supplenti) delegati dai lavoratori di risaia locali, ed il nono, che ha l'ufficio di convocare e presiedere la Commissione, eletto d'accordo dai delegati delle parti, e, in caso di dissenso, dal pretore del mandamento al quale spetta pure la nomina dei commissari nel caso di mancata elezione per non intervento degli elettori a due successive adunanze regolarmente convocate.
tolto: «Nei Comuni in cui per la lavorazione della mondatura e della raccolta e trebbiatura del riso, si verifica una immigrazione di lavoratori, questi, all'inizio dell'una e dell'altra lavorazione, eleggono quattro delegati (due effettivi e due supplenti) appartenti alla propria categoria, i quali fanno parte della Commissione per la durata del periodo di lavorazione in cui sono stati eletti.
tolto: «Nel caso di mancata elezione per non intervento degli elettori a due successive adunanze regolarmente convocate, la nomina dei delegati e' deferita al pretore del mandamento.
tolto: «La nomina dei commissari in sostituzione di quelli eletti dalle parti che non accettino l'ufficio, o vi rinunzino, o non siano tosto surrogati dalla parte che li ha eletti, spetta al pretore del mandamento.
tolto: «La Commissione funziona con cinque membri: e cioe' coll'intervento del presidente, di due delegati dei conduttori di opera e di due delegati dei lavoratori locali ovvero dei lavoratori immigrati, secondo che la controversia (a giudizio del presidente) riguardi gli appartenenti all'una o all'altra categoria di lavoratori. Quando la controversia (a giudizio del presidente) riguardi l'una e l'altra categoria di lavoratori, alla Commissione funzionante parteciperanno un delegato dei lavoratori locali, ed un delegato dei lavoratori immigrati.
tolto: «Quando la controversia non riguardi i conduttori d'opera, ma verta solamente fra i lavoratori locali ed i lavoratori immigrati, alla Commissione funzionante parteciperanno due delegati dei lavoratori locali e due delegati dei lavoratori immigrati.
tolto: «I delegati supplenti sostituiscono i delegati effettivi assenti per qualsiasi motivo».
tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 29/07/1910, n. 177 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1910-07-17;487~art1 · fonte del testo
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