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[1]Le autorizzazioni prefettizie, di cui all'art. 2 della legge predetta, gia' concesse a cittadini appartenenti alla razza ebraica, anteriormente alla pubblicazione della presente legge, s'intendono revocate con tutte le conseguenze di legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1939-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Grandi - Di Revel - Tassinari
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 22 febbraio 1940 al 22 dicembre 2008
