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[1]Nell'art. 2 della legge 13 dicembre 1928-VII, n. 3086, quale risulta modificato dalla legge 4 gennaio 1938-XVI, 28, il secondo capoverso e' sostituito dal seguente:
[2]« L'autorizzazione potra' essere concessa, di regola, ai soli regnicoli appartenenti a razza non ebraica, aventi ottimi precedenti morali, e puo' essere anche eccezionalmente concessa a cittadini di nazionalita' estera, pure di razza non ebraica, previo nulla osta del Ministero della guerra. Essa deve risultare da apposito modulo a madre e figlia conforme all'unito modello (allegato 1) ».
Testo in vigore dal 22 febbraio 1940 al 22 dicembre 2008
