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L'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, e' sostituito dal seguente: "All'onere annuo occorrente per l'attuazione della presente legge, previsto in lire 7.400 milioni, si provvedera' con il maggior gettito dei diritti di cancelleria e segreteria giudiziarie derivanti dalla tabella che modifica i diritti di cui alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, e successive modificazioni".

Testo in vigore dal 11 gennaio 1977 al 1 luglio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-12-24;900~art2 · fonte del testo

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