Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]L'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito, con modifiche, nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748, e' sostituito dal seguente:
[8]«Nei cinque anni successivi alla pubblicazione del presente decreto verranno anche ammessi agli esami stessi, a prescindere dal possesso dei titoli suindicati, i funzionari che abbiano prestato servizio, almeno per cinque anni, presso gli uffici statistici degli Enti statali, parastatali e autarchici».
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1932 - Anno XI
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Jung - Ercole
[13]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009
