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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]L'art. 36 dell'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia, approvato con la legge 6 luglio 1933, n. 999, e modificato come appresso:
[8]« Quando il reo sia suddito coloniale, l'autorita' giudiziaria, nell'applicazione delle norme penali dei codici o di qualsiasi altra legge o regolamento, puo' infliggere pene inferiori al minimo previsto ».
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 25 gennaio 1934 - Anno XII
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]MUSSOLINI - DE BONO - JUNG - DE FRANCISCI.
[13]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1934 al 1 giugno 1936
