Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1933 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Il primo comma dell'art. 4 della legge 20 giugno 1929 numero 1012, e' sostituito dal seguente:
[8]«Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni, e' autorizzato a concedere il coordinamento e la gestione delle zone di cui agli articoli 1 e 2 alla Societa' Porto industriale di Livorno, costituita con atto notar Conti 1,5 marzo 1928, omologato dal Tribunale di Livorno il 26 marzo 1928, e nella quale i partecipanti potranno essere soltanto il comune di Livorno ed altri enti pubblici, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, il Monte dei Paschi di Siena e la Cassa di risparmio di Livorno ».
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1932 - Anno XI
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Jung - Di Crollalanza - Ciano
[13]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 13 marzo 1933 al 16 dicembre 2009
