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All'ultimo alinea dell'art. 18 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto (R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572), va aggiunto il seguente: «A partire dal 1° gennaio 1933 la stessa tariffa media sara' applicata ai terreni di proprieta' dei Comuni e delle Provincie, destinati ad uso di giardino o di parco, aperti al pubblico».
Testo in vigore dal 18 maggio 1932 al 1 gennaio 1960
