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[1]La lettera g) dell'art. 16, comma A, della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina e sue successive modificazioni, e' abrogata e sostituita dalla seguente:
[2]«g) gli ufficiali del C.R.E.M. divisi nei seguenti ruoli: servizi nautici, servizi tecnici, servizi radiotelegrafici, servizi macchina e servizi contabili.
[3]«Il Corpo degli ufficiali predetti comprende anche un sottotenente direttore del Corpo musicale».
Testo in vigore dal 24 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
