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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA Dl DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D' ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]L'ultimo comma dell'art. 132 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651, e' sostituito dal seguente:
[7]« Tale Commissione e' nominata al principio di ogni anno con decreto Ministeriale e valgono anche per essa le norme di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente testo unico ».
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 22 gennaio 1934 - Anno XII
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]MUSSOLINI - JUNG
[12]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
