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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Gran Consiglio del Fascismo ha espresso il suo parere;

[6]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[8]Articolo unico.

[9]Possono essere emanate con decreto Reale, nei modi previsti dall'art. 1, comma primo, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme relative alle materie indicate nel n. 3 dello stesso articolo, anche quando si modifichino con esse disposizioni contenute in provvedimenti legislativi emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

[10]La facolta' di provvedere con decreto Reale ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, puo' essere esercitata per l'organizzazione ed il funzionamento delle Amministrazioni militari dello Stato e per l'ordinamento del personale civile ad esse addetto, ferma la necessita' di provvedere con legge nelle materie relative all'ordinamento delle Forze armate, nonche' al reclutamento, stato e avanzamento del personale militare di qualsiasi categoria appartenente alle stesse Forze armate.

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a Sali Rossore, addi' 4 settembre 1940-XVIII

[13]VITTORIO EMANUELE

[14]MUSSOLINI - GRANDI

[15]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 20 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-04;1547~art1 · fonte del testo

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