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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1957 al 9 ottobre 2010. 612 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, approvato col regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2598, e modificato col regio decreto 21 marzo 1929, n. 680, e col regio decreto 13 luglio 1939, n. 1674, sono apportate le varianti di cui appresso:

tolto: 1) L'art. 113 e' sostituito dal seguente: "Ai delegati delle Amministrazioni provinciali, membri civili delle Commissioni provinciali di visita ed accettazione di cui all'art. 8 del testo unico, modificato dall'art. 6 della legge 24 marzo 1942, n. 479, spetta, per ogni giorno in cui prendono parte alle operazioni delle Commissioni e quando operino nella stessa sede di abituale servizio, un compenso pari ad un terzo della indennita' di missione intera prevista per i dipendenti statali rivestenti la qualifica di consigliere di 1ª classe o equiparato, ovvero, quando operino in sede diversa, il trattamento economico di missione nella misura e con le modalita' stabilite dalle norme vigenti per i dipendenti predetti. Le spese graveranno sulle spese generali della requisizione".

tolto: 2) L'art. 114 e' sostituito dal seguente: "Agli esperti civili, chiamati a far parte delle Commissioni provinciali di visita ed accettazione, e' dovuto - quando non siano dipendenti statali - un compenso giornaliero od il trattamento economico di missione, nella misura di cui al precedente articolo, a seconda che essi operino nella sede di residenza o in altra sede. Analogo trattamento e' dovuto ai delegati degli organi economici chiamati a collaborare con le Commissioni militari previste dall'art. 14, ultimo comma, del testo unico, modificato dall'art. 13 della legge 24 marzo 1942, n. 479. Le spese di cui ai commi precedenti graveranno sulle spese generali della requisizione".

tolto: 3) L'art. 115, modificato dall'art. 28 del regio decreto 13 luglio 1939, n. 1674, e' sostituito dal seguente: "Ai Commissari militari presidenti delle Commissioni provinciali di visita ed accettazione di cui all'art. 8 del testo unico, modificato dall'art. 6 della legge 24 marzo 1942, n. 479, nonche' agli ufficiali dell'Esercito incaricati delle riviste generali o parziali dei quadrupedi, veicoli e natanti o chiamati a far parte delle Commissioni provinciali di visita od accettazione, ovvero delegati dall'autorita' militare per la requisizione di prestazioni, compete un compenso giornaliero pari ad un terzo dell'indennita' intera di missione, quando prestano la loro opera nella sede di abituale servizio, ed il trattamento di missione, con le modalita' e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme, quando prestano tale opera fuori sede. Analogo trattamento e' dovuto agli esperti civili, quando siano dipendenti dello Stato, chiamati a far parte delle Commissioni provinciali di visita ed accettazione".

tolto: 4) L'art. 116, modificato dall'art. 35 del regio decreto 21 marzo 1929, n. 680, e' sostituito dal seguente: "Ai funzionari ed ai delegati dei Comuni che debbono assistere alle operazioni di rivista e di requisizione spetta il rimborso delle spese di trasporto, quando i relativi mezzi non siano forniti dall'Amministrazione militare, oltre ad un compenso pari ad un terzo della indennita' di missione intera prevista dalle norme vigenti per i dipendenti statali rivestenti la qualifica di consigliere di 1ª classe o equiparato. Le spese graveranno sulle spese generali della requisizione".

tolto: 5) L'art. 117, modificato dall'art. 29 del regio decreto 13 luglio 1939, n. 1674, e' sostituito dal seguente: "In caso di chiamata per requisizione, ai proprietari dei capi soggetti a requisizione e' dovuta una indennita' chilometrica di lire 30 per chilometro, tanto per l'andata che per il ritorno". "Quando trattasi di locomotive stradali, autoveicoli a vapore ed elettrici, trattasi, natanti a motore ed autoveicoli di qualsiasi specie, compresi i motocicli, compete, oltre all'indennita' chilometrica di cui al comma precedente, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo i prezzi di mercato, per consumi di carburante od altro".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-12-03;1197~art2 · fonte del testo

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