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Contro le valutazioni dei terreni, eseguite dagli Uffici del registro con i coefficienti indicati nel precedente articolo, i contribuenti possono ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la non corrispondenza dei fondi alla qualita' di coltura risultante dal catasto. Le Commissioni decidono sentito il parere della Commissione censuaria provinciale competente. Gli Uffici del registro possono, a loro volta, rettificare le risultanze catastali quando esse non corrispondono alla qualita' della coltura, salvo il diritto del contribuente di ricorrere contro la rettifica alle Commissioni suddette. Per i territori a vecchio catasto, non descritti per qualita' e classe, la facolta' di ricorso e di rettifica e' ammessa anche nei riguardi dell'imponibile.

Testo in vigore dal 15 novembre 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-10-20;1044~art2 · fonte del testo

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