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[1]L. 10 per ogni capo, quando i capi non siano superiori a 10;

[2]L. 20 per ogni capo, quando i capi sieno oltre 10.

[3]La tassa non e' dovuta da chi dimostri di possedere tra lui ed i membri della sua famiglia seco lui conviventi non piu' di tre capi.

[4]La tassa colpisce gli animali caprini che pascolano, anche occasionalmente, nei boschi, sottoposti o no ai vincoli di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o nei terreni ricoperti da cespugli che dal Comitato forestale sieno stati riconosciuti aventi funzioni protettive, ai sensi ed agli effetti del Regio decreto suddetto, anche se i boschi ed i terreni cespugliati di cui sopra appartengono allo stesso proprietario del bestiame.

[5]Sono esenti dalla tassa gli animali lattanti.

[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[7]Data a San Rossore, addi' 3 luglio 1930 - Anno VIII

[8]VITTORIO EMANUELE.

[9]Mussolini - Acerbo - Mosconi.

[10]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 14 agosto 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-07-03;1080~art1 · fonte del testo

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